DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 

Disposizioni urgenti in materia di  finanza  locale,  nonche'  misure
volte  a  garantire  la  funzionalita'  dei  servizi   svolti   nelle
istituzioni scolastiche. (14G00029) 
(GU n.54 del 6-3-2014)
 
 Vigente al: 6-3-2014  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a  consentire
il  superamento  di  situazioni  di  crisi  finanziaria  degli   enti
territoriali, nonche' per garantire l'equilibrio  di  bilancio  e  la
stabilita' finanziaria dei medesimi; 
  Considerata, altresi', la necessita'  ed  urgenza  di  fronteggiare
l'emergenza occupazionale nel settore della scuola; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dell'interno  e
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Disposizioni in materia di TARI e TASI 
 
  1. All'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni
principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul
carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato
decreto-legge n. 201, del 2011; 
    b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: "688.  Il  versamento
della TASI e' effettuato,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
nonche', tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in
quanto compatibili. Il versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento  offerte  dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,
distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le
scadenze di pagamento della TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento  in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."; 
    c) il comma 691  e'  sostituito  dal  seguente:  "691.  I  comuni
possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  contratto,  la
gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche  nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti
ai quali, alla  data  del  31  dicembre  2013,  risulta  affidato  il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione  del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 
    d) il comma 731 e' sostituito  dal  seguente:  "731.  Per  l'anno
2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni  di  euro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie  locali,  la
quota del contributo di cui al periodo  precedente  di  spettanza  di
ciascun comune, tenendo  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi
dell'IMU e della TASI.". 
  2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si  provvede,  quanto  a
118,156 milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a  6,844  milioni  di  euro
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed  i)
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504;   ai   fini
dell'applicazione della lettera i) resta ferma  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27 e successive modificazioni. 
  4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  si  applicano  a  tutti  i  tributi
locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'interno, sentita la  Conferenza  Stato
citta' ed autonomie locali, sono stabilite le  modalita'  applicative
delle predette disposizioni. 
                               Art. 2 
 
 
     Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
appartate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 33 e' abrogato; 
    b) al comma 569 le parole: "quattro mesi" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dodici mesi". 
    c) al comma 620 le  parole  "Entro  il  28  febbraio  2014"  sono
sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014"; 
    d) al comma 623 le  parole  "Entro  il  28  febbraio  2014"  sono
sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014" e  le  parole  "15
marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti "15 aprile 2014"; 
    e) al comma 649 l'ultimo periodo e' soppresso; 
    f) il comma 669 e' sostituito dal seguente "669.  Il  presupposto
impositivo della TASI e' il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa  l'abitazione  principale,  e  di
aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."; 
    g) il comma 670 e' abrogato. 
    h) al comma 679 la lettera f) e' soppressa. 
                               Art. 3 
 
 
     Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie 
 
  1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: 
    "Fino alla scadenza del termine per  impugnare  e,  nel  caso  di
presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese." 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 573 e' inserito il seguente: 
    "573- bis. Per l'esercizio 2014, agli  enti  locali  che  abbiano
presentato, nel 2013, i piani di  riequilibrio  finanziario  previsti
dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una  deliberazione
di diniego da parte della competente Sezione  regionale  della  Corte
dei  Conti,  e'  data  facolta'  di  riproporre  un  nuovo  piano  di
riequilibrio,  previa  deliberazione  consiliare,  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla comunicazione  del  diniego.  Tale
facolta'   e'   subordinata   all'avvenuto   conseguimento   di    un
miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione
che come diminuzione del  disavanzo  di  amministrazione,  registrato
nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per
presentazione  del  nuovo  piano  di  riequilibrio,   e   sino   alla
conclusione della  relativa  procedura,  non  si  applica  1'articolo
243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico.". 
  3. All'articolo 243-bis, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo e' sostituito con  il  seguente:
"La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora  sia  decorso
il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai  singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di  cui  all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149.". 
  4. All'articolo 259 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    "1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a  20.000  abitanti,
nel caso in cui il riequilibrio del bilancio  sia  significativamente
condizionato dall'esito delle  misure  di  riduzione  dei  costi  dei
servizi, nonche' dalla razionalizzazione di  tutti  gli  organismi  e
societa' partecipati, laddove presenti,  i  cui  costi  incidono  sul
bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio,  in  deroga
alle  norme  vigenti,  entro  l'esercizio  in  cui  si  completa   la
riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti
gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello
in cui e'  stato  deliberato  il  dissesto.  Fino  al  raggiungimento
dell'equilibrio,   l'organo   di   revisione    economico-finanziaria
dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni  dalla
scadenza di ciascun esercizio,  una  relazione  sull'efficacia  delle
misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.". 
                               Art. 4 
 
Misure conseguenti al mancato rispetto di  vincoli  finanziari  posti
alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi. 
 
  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i  vincoli
finanziari posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa  sono
obbligati  a  recuperare  integralmente,  a  valere   sulle   risorse
finanziarie  a  questa  destinate,   rispettivamente   al   personale
dirigenziale e  non  dirigenziale,  le  somme  indebitamente  erogate
mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si
e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti  casi,  le
regioni devono  obbligatoriamente  adottare  misure  di  contenimento
della spesa per  il  personale,  ulteriori  rispetto  a  quelle  gia'
previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di  piani  di
riorganizzazione   finalizzati   alla   razionalizzazione   e    allo
snellimento   delle   strutture   burocratico-amministrative,   anche
attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione  delle
dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  in   misura   non
inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non
dirigenziale nella misura non inferiore al 10  per  cento.  Gli  enti
locali  adottano  le  misure   di   razionalizzazione   organizzativa
garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche  entro
i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo  263,  comma  2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire
l'effettivo  contenimento  della  spesa,  alle  unita'  di  personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani
obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nei  limiti  temporali  della  vigenza  della  predetta   norma.   Le
cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al  precedente
periodo  non  possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per
definire l'ammontare delle disponibilita'  finanziarie  da  destinare
alle assunzioni o il numero delle unita'  sostituibili  in  relazione
alle limitazioni  del  turn  over.  Le  Regioni  e  gli  enti  locali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  e  al  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai
fini del relativo monitoraggio, una  relazione  illustrativa  ed  una
relazione  tecnico-finanziaria  che,  con  riferimento   al   mancato
rispetto dei vincoli finanziari, dia conto  dell'adozione  dei  piani
obbligatori di riorganizzazione e delle  specifiche  misure  previste
dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale. 
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato  il  patto  di
stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare  di  cui
al primo  periodo  del  comma  1,  anche  attraverso  l'utilizzo  dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure  di  razionalizzazione
organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma  1  nonche'
di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi  4  e  5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano
le disposizioni di  cui  al  quinto  periodo  del  comma  3-quinquies
dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  agli
atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata  adottati
anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  che  non  abbiano
comportato  ne'  il  superamento  dei  vincoli  finanziari   per   la
costituzione dei medesimi  fondi  ne'  il  riconoscimento  giudiziale
della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e  dagli  enti
locali che hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno,  la
vigente disciplina in materia di spese  ed  assunzione  di  personale
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
                               Art. 5 
 
 
                          Mutui enti locali 
 
  1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per  gli
anni 2014 e 2015, i medesimi enti  possono  assumere  nuovi  mutui  e
accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul  mercato,
oltre i limiti di cui  al  comma  1  dell'articolo  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle
quote  di  capitale  dei  mutui   e   dei   prestiti   obbligazionari
precedentemente  contratti  ed   emessi   rimborsate   nell'esercizio
precedente. 
                               Art. 6 
 
 
                        Contabilizzazione IMU 
 
  1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di
cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre
2012, n. 228, i Comuni iscrivono  la  quota  dell'imposta  municipale
propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio  dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono  effettuare
eventuali rettifiche contabili  per  l'esercizio  2013,  in  sede  di
approvazione del rendiconto  di  cui  all'articolo  227  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                               Art. 7 
 
 
                   Verifica gettito IMU anno 2013 
 
  1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147  dopo  il  comma  729  sono
inseriti i seguenti: 
    "729-bis. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione  del
fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo
previste a legislazione vigente, entro  il  mese  di  marzo  2014  il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base  di  una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed  autonomie
locali, alla verifica del  gettito  dell'imposta  municipale  propria
dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione  degli
incassi relativi ai fabbricati di categoria D. 
    729-ter. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa  intesa  presso  la
Conferenza Stato-citta'  e  autonomie  locali,  sono  determinate  le
variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale  per
l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis. 
    729-quater.   In   conseguenza    delle    variazioni    relative
all'annualita' 2013, di cui al  comma  729-ter,  per  i  soli  comuni
interessati , il termine  previsto  dall'articolo  227,  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 giugno 2014. Nel  caso
in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il  Comune
sia tenuto a versare  ulteriori  importi  al  fondo  di  solidarieta'
comunale, in assenza di impegni  di  spesa  gia'  contabilizzati  dal
comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale
apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014.". 
                               Art. 8 
 
 
         Anticipazione pagamento fondo di solidarieta' 2014 
 
  1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni
delle  Regioni  a  statuto  ordinario  ed  ai  comuni  della  Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo
su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di
solidarieta'  comunale.  Ai  fini  di  cui  al  presente   comma   si
considerano validi i dati relativi agli importi spettanti  pubblicati
sul sito  internet  del  Ministero  dell'interno  alla  data  del  31
dicembre 2013. 
                               Art. 9 
 
 
           Disposizioni in materia di contributo ordinario 
                     spettante agli enti locali 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2014,  l'ammontare  delle  riduzioni  di
risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009 n. 191 e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in  118
milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a  tutti  gli  enti,  in
proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi  il  quinto  e
sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009, n. 191. 
                               Art. 10 
 
 
Proroga  delle  modalita'  di  riparto  alle   province   del   fondo
                    sperimentale di riequilibrio 
 
  1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita'  di  riparto  alle
province del fondo sperimentale di  riequilibrio  gia'  adottate  con
decreto ministeriale del 4 maggio  2012  .  Alla  ricognizione  delle
risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2
dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di  risorse
per la revisione della spesa di cui all'articolo  16,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  secondo  gli  importi  indicati
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Per  l'anno  2014  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla regione  Siciliana  e  alla  regione
Sardegna  sono  determinati  in   base   alle   disposizioni   recate
dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
alle modifiche dei fondi successivamente intervenute. 
                               Art. 11 
 
 
     Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province 
 
  1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti: 
    "2. La relazione di fine mandato, redatta  dal  responsabile  del
servizio finanziario o dal segretario generale, e'  sottoscritta  dal
presidente della provincia o dal sindaco non  oltre  il  sessantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve
risultare certificata dall'organo di revisione  dell'ente  locale  e,
nei tre giorni successivi la relazione  e  la  certificazione  devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o  dal  sindaco  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine  mandato  e  la  certificazione   sono   pubblicate   sul   sito
istituzionale della provincia o del comune da  parte  del  presidente
della provincia o del sindaco entro i sette  giorni  successivi  alla
data di certificazione effettuata dall'organo di revisione  dell'ente
locale, con l'indicazione della data  di  trasmissione  alla  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. 
    3. In caso di scioglimento anticipato del  Consiglio  comunale  o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti  giorni
dal provvedimento di indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni
successivi la  relazione  e  la  certificazione  sono  trasmesse  dal
presidente della provincia o dal sindaco alla  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione  di  fine
legislatura sono pubblicati in  fine  sul  sito  istituzionale  della
provincia o del comune entro e non oltre i  sette  giorni  successivi
alla data  di  certificazione  effettuata  dall'organo  di  revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di  trasmissione  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.". 
                               Art. 12 
 
 
                      Contributo straordinario 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e'  erogato  a  decorrere
dall'anno successivo  alla  decorrenza  della  fusione  prevista  dal
decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che  decorrono  dal
mese di  gennaio  dell'anno  successivo  alla  loro  istituzione,  il
contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di
decorrenza della fusione. 
                               Art. 13 
 
 
                            Isole minori 
 
  1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa  e  Linosa  a
valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori,  per  le  annualita'
2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13  viene  interamente  erogato  e
destinato  alla  realizzazione  di  interventi  urgenti  del   Comune
destinati  a  far  fronte  alla  situazione  di  emergenza   connessa
all'accoglienza dei profughi e ai  bisogni  primari  della  comunita'
isolana. 
                               Art. 14 
 
 
Applicazione  fabbisogni  standard  per  il  riparto  del  Fondo   di
                        solidarieta' comunale 
 
  1. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 380-quater e' sostituito dal  seguente:  "380-quater.
Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto  ordinario,  il  10
per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo  di  solidarieta'
comunale  di  cui  al  comma  380-ter  e'  accantonato   per   essere
redistribuito, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui alla lettera b) del medesimo  comma  380-ter,  tra  i
comuni sulla base delle  capacita'  fiscali  nonche'  dei  fabbisogni
standard  approvati  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento. Per  la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente  non
operano  i  criteri  di  cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma
380-ter."; 
    b)  dopo  il  comma   380-quater   e'   inserito   il   seguente:
"380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del  comma  380-quater,  le
modalita' e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in
Conferenza Stato Citta' e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo
2014. In caso di  mancata  intesa,  le  risorse  corrispondenti  sono
distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per
il riparto del fondo di solidarieta' di cui al  comma  380-ter  e,  a
decorrere dall'anno 2015, in  base  alle  disposizioni  del  predetto
comma 380-quater.". 
                               Art. 15 
 
 
                    Province di nuova istituzione 
 
  1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12  novembre
2011, n. 183 e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini  del  presente
comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel
2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.". 
                               Art. 16 
 
 
               Disposizioni concernenti Roma Capitale 
 
  1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  trasmette  al  Ministero  dell'interno,   al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che
evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte
corrente negli anni precedenti, nonche' l'entita' e la  natura  della
massa debitoria da trasferire alla gestione  commissariale  ai  sensi
del comma 5. 
  2.   Roma   Capitale   trasmette   contestualmente   al   Ministero
dell'interno, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle
Camere un piano triennale per la riduzione del  disavanzo  e  per  il
riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate  le
misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi
di Roma Capitale prevedendo a  tali  fini  l'adozione  di  specifiche
azioni amministrative volte a: 
    a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonche' i
vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di  assunzioni  di
personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte  le
societa' controllate con esclusione di  quelle  quotate  nei  mercati
regolamentati; 
    b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura  dei
servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai
livelli standard dei grandi comuni italiani; 
    c) operare una ricognizione dei  fabbisogni  di  personale  nelle
societa' partecipate, prevedendo per quelle in perdita il  necessario
riequilibrio   con   l'utilizzo   degli   strumenti   legislativi   e
contrattuali   esistenti,   nel   quadro   degli   accordi   con   le
organizzazioni sindacali; 
    d) adottare modelli innovativi per la  gestione  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e  di  spazzamento
delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione; 
    e) procedere,  ove  necessario  per  perseguire  il  riequilibrio
finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione
delle societa' partecipate che non risultino avere come fine  sociale
attivita'  di  servizio  pubblico,  nonche'  alla  valorizzazione   e
dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune. 
  3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo  18  aprile  2012,  n.  61,  esprime
parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di  cui
al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del  comma
5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori  oneri
connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove  gia'  determinati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2012,  n.
61. Ove i  maggiori  oneri  siano  determinati  successivamente  alla
approvazione del piano ai sensi del comma 4,  il  tavolo  di  cui  al
primo periodo esprime il  proprio  parere  ai  fini  della  eventuale
revisione del piano stesso. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui
al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'Amministrazione
capitolina, e' approvato il piano triennale di cui al comma 2 e  sono
determinati la natura e l'entita' della massa debitoria. 
  5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Il  medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un  importo
complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui
al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  eventuali  ulteriori  partite
debitorie rivenienti da obbligazioni od  oneri  del  comune  di  Roma
anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si  procede  con
determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico amministrativa  del  Segretario  comunale.  Roma
Capitale  puo'  riacquisire  l'esclusiva  titolarita'   di   crediti,
inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai  sensi
del citato articolo 14, comma 13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, verso  le  societa'  dalla  medesima  partecipate  anche
compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito
inserite nella  massa  passiva  di  cui  al  citato  documento.  Roma
Capitale e' autorizzata ad avvalersi di  appositi  piani  pluriennali
per il  rientro  dai  crediti  verso  le  proprie  partecipate  cosi'
riacquisiti. Il medesimo Commissario  straordinario  e'  autorizzato,
altresi', ad  inserire  nella  massa  passiva  di  cui  al  documento
predisposto  ai   sensi   dell'articolo   14,   comma   13-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  le  somme  introitate  dalla
gestione commissariale in forza del  contratto  di  servizio  di  cui
all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
in  data  5  dicembre  2008,  in  attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le
somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al
fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale  e  che,  pertanto,
restano nella disponibilita' della stessa. Le somme di cui ai periodi
precedenti  non  sono  considerate  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.". 
                               Art. 17 
 
 
Disposizioni in materia di  trasporto  ferroviario  nelle  regioni  a
                          statuto speciale 
 
  1. Per favorire il completamento  del  passaggio  delle  competenze
relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato  e  la
Regione  Valle  d'Aosta,  ai  sensi  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo  fra  lo
Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11  novembre  2010
come recepito dall'articolo 1, comma 160,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia
dell'importo  di  13,4  milioni  di   euro,   nell'anno   2014,   per
corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014. 
  2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di  cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.  147  non
sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e  comunque  il  trasferimento
delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di
non aggravare la posizione debitoria nei confronti  del  gestore  del
servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio,
garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo
che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico
della Regione Valle  d'Aosta  e'  escluso  dal  patto  di  stabilita'
interno nel limite di 9,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2014  e  23
milioni annui a decorrere dal 2015. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  13,4
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4  milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero e, quanto a 9,4 milioni di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n 307. 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze   e'   altresi'
autorizzato, nelle more del trasferimento completo  delle  competenze
alle  Regioni  a  Statuto  Speciale  e  dei   servizi   indivisi,   a
corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuita',
le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese. 
  5. Al fine di  consentire  l'avvio  dell'esecuzione  del  piano  di
rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014,  non  e'  consentito
intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche  concorsuali,  nei
confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7, del  citato
decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse di  cui  all'articolo
11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013,  n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16,
comma  9,  del  citato  decreto-legge  n.  83   del   2012,   nonche'
all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
212, destinate alla Regione Campania.  I  pignoramenti  eventualmente
eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali
possono disporre delle somme per  le  finalita'  istituzionali  delle
societa' di cui al primo periodo. 
                               Art. 18 
 
Disposizioni  in  favore  dei  comuni   assegnatari   di   contributi
pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29  novembre  1984,  n.
                                798. 
 
  1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali
stanziati per le finalita' di cui  all'articolo  6,  della  legge  29
novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del  patto
di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma  26,
lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183  e,
la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato  articolo  31,
si applica nel senso che  l'ente  medesimo  e'  assoggettato  ad  una
riduzione del fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
                               Art. 19 
 
 
Disposizioni in materia di  servizi  di  pulizia  e  ausiliari  nelle
                   scuole e di edilizia scolastica 
 
  1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui  all'articolo  1,  comma
748, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sia  nei  territori  nei
quali non e' attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei  servizi
di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia  nei  territori  in  cui  la
suddetta convenzione e' attiva, e' prorogato al  31  marzo  2014,  in
deroga al limite di spesa  di  cui  all'articolo  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite  di  spesa  di
cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e'  incrementato
di euro 20 milioni per  l'esercizio  finanziario  2014.  Al  relativo
onere    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4  della  legge  18
dicembre 1997, n. 440. 
  2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  "28  febbraio  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 aprile 2014". 
                               Art. 20 
 
Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle  conseguenze
          del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009. 
 
  1. Con riferimento all'esercizio finanziario  2013,  nei  confronti
del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma  26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  e  successive
modificazioni, ne' le ulteriori misure sanzionatorie  previste  dalle
vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno. 
  2.  Al   fine   di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio  finanziario  nel  comune  dell'Aquila,  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del commissario  delegato  n.  3
del 16 aprile 2009 e n. 11 del  17  luglio  2009  e  nella  provincia
dell'Aquila, per l'anno 2014 nei  confronti  di  detti  enti  non  si
applicano le riduzioni recate dall'articolo 16,  commi  6  e  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  fermo  restando  il  complessivo
importo delle riduzioni previste. 
                               Art. 21 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                           Allegato 1 
                                               (articolo 10, comma 1) 
    

|================================|==================================|
|           Provincia            |             Anno 2014            |
|================================|==================================|
|           AGRIGENTO            |             6.309.436            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          ALESSANDRIA           |            11.090.439            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            ANCONA              |            10.613.324            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            AREZZO              |             8.732.333            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|        ASCOLI PICENO           |             4.929.274            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             ASTI               |             5.370.186            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           AVELLINO             |             7.962.256            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            BARI                |            30.125.857            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|    BARLETTA-ANDRIA-TRANI       |             7.243.728            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BELLUNO              |             5.160.365            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          BENEVENTO             |             6.967.338            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BERGAMO              |            15.187.126            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BIELLA               |             4.764.707            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BOLOGNA              |            20.018.556            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BRESCIA              |            21.228.877            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BRINDISI             |             9.966.073            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           CAGLIARI             |            16.619.769            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         CALTANISSETTA          |             5.416.452            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          CAMPOBASSO            |             8.190.033            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|      CARBONIA-IGLESIAS         |             3.861.369            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            CASERTA             |            17.682.418            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            CATANIA             |            26.605.724            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           CATANZARO            |            14.005.792            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            CHIETI              |             7.757.366            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            COMO                |            11.176.134            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           COSENZA              |            14.905.603            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           CREMONA              |             7.137.419            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           CROTONE              |             5.599.452            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            CUNEO               |            14.190.484            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            ENNA                |             3.312.504            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            FERMO               |             2.960.207            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           FERRARA              |             5.953.442            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           FIRENZE              |            24.018.671            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           FOGGIA               |            12.315.090            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|        FORLI'-CESENA           |             7.460.049            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          FROSINONE             |            16.998.042            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           GENOVA               |            20.257.707            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          GROSSETO              |             6.266.195            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          IMPERIA               |             4.904.282            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          ISERNIA               |             3.691.583            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          LA SPEZIA             |             5.118.081            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LATINA               |            13.346.321            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LECCE                |            15.482.196            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LECCO                |             7.960.884            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          LIVORNO               |             7.575.953            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LODI                 |             5.363.183            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LUCCA                |            10.780.136            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          MACERATA              |             7.163.679            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          MANTOVA               |             9.244.508            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           MASSA                |             4.919.702            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           MATERA               |             4.154.843            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|      MEDIO CAMPIDANO           |             3.613.485            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          MESSINA               |            10.428.821            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           MILANO               |            53.848.308            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           MODENA               |            11.069.091            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|     MONZA E DELLA BRIANZA      |             8.799.152            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           NAPOLI               |            43.732.934            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           NOVARA               |             8.548.660            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           NUORO                |             5.241.107            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          OGLIASTRA             |             2.433.739            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         OLBIA-TEMPIO           |             5.206.277            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           ORISTANO             |             5.354.321            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PADOVA               |            14.266.771            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PALERMO              |            25.861.029            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PARMA                |             8.985.546            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PAVIA                |            13.449.267            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PERUGIA              |            12.939.020            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|       PESARO E URBINO          |            10.785.563            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PESCARA              |             5.946.576            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PIACENZA             |             8.476.195            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            PISA                |            12.682.941            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PISTOIA              |             4.742.177            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           POTENZA              |            16.020.608            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PRATO                |             6.381.401            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           RAGUSA               |             6.071.930            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           RAVENNA              |             6.282.730            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|        REGGIO CALABRIA         |            12.823.780            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         REGGIO EMILIA          |             9.927.689            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            RIETI               |             6.573.931            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            RIMINI              |             6.733.372            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            ROMA                |            79.332.441            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            ROVIGO              |             4.033.488            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SALERNO             |            28.283.796            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SASSARI             |             9.027.167            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SAVONA              |             6.856.430            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SIENA               |            10.561.909            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           SIRACUSA             |            10.452.508            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SONDRIO             |             4.370.112            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TARANTO             |            12.101.354            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TERAMO              |             5.641.401            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TERNI               |             4.749.010            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TORINO              |            39.391.981            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TRAPANI             |             8.055.923            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TREVISO             |            15.246.615            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            VARESE              |            15.433.375            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            VENEZIA             |            15.941.283            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|      VERBANO-CUSIO-OSSOLA      |             6.793.328            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            VERCELLI            |             6.101.547            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             VERONA             |            13.604.320            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          VIBO VALENTIA         |             5.139.635            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             VICENZA            |            15.008.825            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             VITERBO            |             8.581.983            |
|================================|==================================|